DURATA DEL CONTRATTO SECONDO LA LEGGE
La durata del contratto più diffuso, tra quelli previsti dalla legge, per le abitazioni è di 4 anni + 4 anni, oppure di 3 anni + 2 (convenzionati con i comuni). Il locatore alla prima scadenza, trascorsi i primi quattro anni, avendo dato disdetta, inviando una raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, può riavere l'immobile in caso sussistano gravi motivi come per esempio, quando intenda destinare l'immobile ad uso abitativo o professionale proprio o dei suoi familiari fino al secondo grado di parentela, in caso di messa in vendita (salvo diritto di prelazione da parte del conduttore), in caso di nuova costruzione o ristrutturazione e comunque contenente l'indicazione di uno dei motivi previsti dall'art. 3 comma 1 L. 9/12/1998 n° 431, lettere dalla A alla G; alla seconda scadenza contrattuale la disdetta non deve essere motivata.
Il conduttore può in ogni caso recedere dal contratto inviando una raccomandata A. R. sei mesi prima. Alla prima scadenza e alla seconda scadenza quadriennale in mancanza di comunicazione di disdetta, nel termine suddetto di almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente, per altri quattro anni, alle medesime condizioni.
La durata minima del contratto per uso ufficio è di 6 anni + 6 anni. Per le disdette valgono regole analoghe a quelle delle abitazioni, salvo il fatto che il locatore deve inviarla 12 mesi prima.
La durata minima del contratto per uso commerciale, e in generale per uso artigianale, industriale, professionale, è di 6 anni + 6 anni, per gli alberghi 9 anni + 9 anni. Il contratto può essere ceduto dal conduttore in caso di vendita dell'attività. L'acquirente subentra alle stesse condizioni al conduttore. Per le disdette valgono regole analoghe a quelle delle abitazioni, salvo che il locatore deve inviarla 12 mesi prima (18 mesi per gli alberghi). Se è il locatore a dare disdetta per questo tipo di contratti il locatore dovrà versare al conduttore una indennità che varia a seconda dei casi ed è almeno pari a 18 mesi di canone.
La durata del contratto per box o posto auto è totalmente libera. In caso di mancata disdetta dalle parti nei termini contrattuali, il contratto si intende rinnovato di un altro anno, salvo diverse clausole contrattuali.
Esistono altri contratti locazione per casi particolari: turistici, transitori, stagionali ecc..